Il bonus viene erogato in favore del genitore che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Da precisare che il bonus non può superare l’importo della retta stessa.
Il bonus asilo nido è compatibile con le detrazioni fiscali previste per le spese per la frequenza degli asili nido ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 ed è cumulabile in caso di più figli aventi diritto.
La domanda di bonus dovrà pervenire all’INPS entro il 31 dicembre 2018 esclusivamente in via telematica .
Nella domanda di bonus asilo nido va specificato se si presenta l’istanza per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, o per la frequenza di asili nido, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio e se si tratta di strutture pubbliche o private autorizzate indicando, in quest’ultimo caso, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo, oltre a:
- denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
- CF del minore;
- mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Documentazione Bonus asilo nido
In merito l’INPS precisa infatti che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).
Alla domanda va inoltre allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Quindi le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019 o il 1° aprile in caso di asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre fine gennaio.
Il pagamento può essere provato mediante ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Se il pagamento si riferisce a più mensilità la documentazione cumulativa va allegata con riferimento a ciascuna mensilità.
Documentazione assistenza domiciliare
In caso di richiesta del bonus per l’assistenza a domicilio del bambino affetto da gravi patologie croniche la domanda dovrà essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore. Alla domanda va quindi allegata un’attestazione del pediatra di libera scelta da cui risultino i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso) e l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.